Amministrazione fiduciaria

A chi interessa


Il Fiduciante può essere sia persona fisica che società di persone o capitali.

Il rapporto fiduciario può nascere da diverse situazioni:

  • Cliente già proprietario di titoli o quote di Società: il Cliente effettua le girate dei titoli a favore della "Pannorica s.r.l.'' e, contemporaneamente, fornisce alla stessa l'incarico di amministrarli fiduciariamente sulla base di specifiche istruzioni.
  • Cliente che intende acquisire titoli o quote di Società: il Fiduciante conferisce alla "Pannorica s.r.l." l'incarico di acquistare a nome della Fiduciaria, ma per suo ordine e conto, titoli o quote, senza che i terzi possano venire a conoscenza dell'identità dell'effettivo titolare (Fiduciante). Le istruzioni del Cliente precedono le operazioni e consentono al Fiduciante di non apparire di fronte ai terzi né prima né dopo l'intervento della "Pannorica s.r.l.''

La "Pannorica s.r.l.'' è in grado di mettere a disposizione del Cliente una gamma di servizi su base fiduciaria ancora più vasta, svolgendo ulteriori tipi di incarichi, mirati a seconda delle esigenze di ogni singolo Cliente:

acquisto/cessione di pacchetti azionari; sindacati azionari; prestiti obbligazionari; disposizioni di volontà­; successioni ereditarie; intestazioni a scopo di garanzia; sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare, ecc...

Come è regolamentato


Il rapporto fiduciario può venire regolamentato in molti modi, grazie a clausole personalizzate alle esigenze dei Cliente.

L'incarico può essere conferito da una persona o da più persone; le diverse persone possono essere comproprietarie o avere diversi diritti sul patrimonio; possono fornire istruzioni disgiuntamente o congiuntamente; le istruzioni possono essere revocabili o irrevocabili, incondizionate o condizionate al verificarsi di determinati eventi.

E' proprio questa varietà di regolamentazione che fa dello strumento fiduciario un mezzo duttile ed efficiente, apprezzato quanto ad utilità ed efficacia.

Revoca dell'incarico fiduciario


L'incarico fiduciario può essere estinto in qualsiasi momento, attraverso la revoca dei mandato e la reintestazione dei patrimonio al Fiduciante.

Oggetto dei contratto fiduciario


Oggetto dei contratto fiduciario possono essere:

  • partecipazioni in società di capitali (titoli azionari di società per azioni o in accomandita per azioni; quote di società a responsabilità limitata; titoli di società cooperative a responsabilità limitata);
  • finanziamenti e mutui connessi a partecipazioni sociali;
  • titoli obbligazionari, pubblici e privati, convertibili e non convertibili; libretti di risparmio, quote di fondi comuni di investimento mobiliare;
  • accettazioni bancarie, polizze assicurative, certificati di credito e valori mobiliari in genere.

Per conto dei Mandante la Società Fiduciaria esercita i diritti riconducibili all'intestazione ed al possesso, fra i quali:

  • la partecipazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie delle Società partecipate;
  • la riscossione di dividendi e cedole;
  • la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale;
  • l'erogazione di finanziamenti.

Obiettivi


Il contratto fiduciario si presta ad offrire soluzioni mirate ad una serie innumerevole di obbiettivi dei Fiducianti, quali ad esempio:

  • consentire la riservatezza durante le trattative di cessione/acquisizione di società, al fine di evitare distorsioni di prezzo, rifiuti di vendita, opposizione da parte dei concorrenti;
  • salvaguardare la riservatezza nella partecipazione a società;
  • garantire la riservatezza delle iniziative commerciali;
  • consentire il riassetto di patrimoni mediante la costituzione di strutture societarie;
  • impedire o regolamentare situazioni di conflitto tra soci o gruppi di soci;
  • assicurare l'osservanza dei patti di sindacato e degli accordi parasociali;
  • attuare il coordinamento dell'amministrazione di più partecipazioni in diverse società;
  • costituire in pegno azioni o quote (conferite in amministrazione fiduciaria) a garanzia di finanziamenti concessi a Fiducianti o a terzi;
  • definire all'origine l'assetto successorio di patrimoni mobiliari;
  • consentire il passaggio generazionale dei beni di famiglia, assicurando la continuità gestionale;
  • assicurare la rappresentanza comune di obbligazionisti ed azionisti;
  • conferire facoltà di disposizione a terzi.

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